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Art. 104 Accordi internazionali 109
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di portata limitata che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 Può delegare al DATEC o all’UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.110 109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |