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Art. 109a Eccedenze delle quote di partecipazione al canone 119
1 Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone:
2 Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all’articolo 58 capoverso 2. 3 Il Consiglio federale determina l’entità dell’importo da destinare all’adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità. 4 L’UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi. 119 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |