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Art. 109b Introduzione del canone radiotelevisivo 120
1 Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo. 2 Sino a tale data è riscosso il canone per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale (art. 68–70 e 101 cpv. 1 della LF del 24 mar. 2006121 sulla radiotelevisione). 3 L’impiego dei proventi del canone di ricezione è retto dalle disposizioni del nuovo diritto in materia di canone radiotelevisivo. 4 Il Consiglio federale disciplina il passaggio al nuovo sistema di riscossione del canone radiotelevisivo. Può segnatamente prevedere che i mezzi finanziari disponibili derivanti dal canone di ricezione siano trasferiti nel nuovo sistema e stabilire gli organi cui è affidata la prosecuzione dei procedimenti di prima istanza pendenti. 5 Per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all’articolo 70 capoverso 1. 120 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 121 RU 2007 737 |