Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità
1 La pubblicità dev’essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l’integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata. 2 La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.23 3 Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 24 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). |