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Art. 13 Tutela dei minorenni
1 La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico. Il Consiglio federale emana corrispondenti prescrizioni in materia. 2 Le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità. 3 Le televendite non devono rivolgersi ai minorenni. 4 Per tutelare i minorenni conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale esclude determinate forme di sponsorizzazione dalle trasmissioni per bambini. |