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Art. 17 Obbligo d’informazione
1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all’autorità concedente e all’autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell’ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 74 e 75).27 2 Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:
3 Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa (PA). 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 28 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 29 RS 172.021 |