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Art. 28 Offerta editoriale destinata all’estero
1 Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’estensione dell’offerta editoriale destinata all’estero conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera c e sui relativi costi. 2 In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. 3 La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2. |