|
Art. 48 Trasferimento della concessione
1 Il trasferimento della concessione va notificato previamente al DATEC ed è subordinato all’approvazione di quest’ultimo. 2 Il DATEC verifica se le condizioni della concessione sono adempiute anche dopo il trasferimento. Può rifiutare l’approvazione entro tre mesi dal ricevimento della notificazione; in casi particolari questo termine può essere prorogato. 3 Per trasferimento si intende anche il trapasso economico della concessione. Questo avviene quando è trasferito oltre il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto. |