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Art. 54 Frequenze per i programmi 48
1 Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d’accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi determinanti. 2 Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC49), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:
3 Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale. 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 49 RS 784.10 |