Art. 6 Autonomia 11
1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. 2 Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l’elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 3 Nessuno può esigere che un’emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |