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Art. 69 Disposizioni generali
1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta. 2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti. 3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone. |