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Art. 69f Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione
1 Per accertare l’esenzione dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia. Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199261 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali. 2 L’organo di riscossione prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato. Può trattare i dati ottenuti nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente legge unicamente ai fini della riscossione e dell’incasso del canone e può comunicarli a terzi unicamente per tali fini. 3 I dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia non possono essere comunicati a terzi. Questi dati possono essere registrati presso terzi in forma criptata (criptaggio del contenuto). Soltanto l’organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptaggio. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare tali dati contenuti nei sistemi d’informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato. 4 L’organo di riscossione trasmette tempestivamente e gratuitamente, in forma elettronica, i dati necessari per la riscossione e l’incasso a un eventuale subentrante. Dopo la trasmissione elimina i dati non più necessari. 61 RS 235.1 |