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Art. 70b Esigibilità ed esecuzione
1 Il canone è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione e si prescrive in cinque anni dall’esigibilità. In caso di pagamento tardivo è addebitato, senza sollecito, un interesse di mora annuo del 5 per cento. 2 Se il debitore del canone fa opposizione, l’AFC emana una decisione sull’ammontare del canone dovuto ed elimina allo stesso tempo l’opposizione conformemente all’articolo 79 LEF68. 3 In caso di contestazione, la collocazione definitiva non si opera finché non sussiste una decisione passata in giudicato. 4 Il canone dovuto e fatturato può essere compensato con rimborsi dell’IVA. 5 La garanzia del canone è retta dagli articoli 93–95 LIVA69. Alla responsabilità solidale e alla successione fiscale si applicano gli articoli 15 e 16 LIVA. 6 La procedura è retta dalla PA70. |