|
Art. 109 Contributi provenienti dal canone
1 Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991120 possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l’articolo 107. Il diritto a una quota del canone e il calcolo della quota si conformano all’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 ottobre 1997121 sulla radiotelevisione. 2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, l’UFCOM può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario. 4 Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli articoli 38–42, al più tardi però cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 120 [RU 1992601, 19933354, 19972187all. n. 4, 20001891n. VIII 2, 20012790all. n. 2,20021904art. 36 n. 2, 2004 297n. I 3 1633 n. I 9 4929 art. 21 n. 3, 2006 1039art. 2] |