|
Art. 111 Concessioni di ridiffusione
Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 43 LRTV 1991128 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC129, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 128 [RU 1992601; 19933354; 19972187all. n. 4; 20001891n. VIII 2; 20012790all. n. 2;20021904art. 36 n. 2; 2004 297n. I 3, 1633n. I 9, 4929art. 21 n. 3; 2006 1039art. 2] |