Art. 69b Esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato
1 Sono esentate dall’obbligo di pagare il canone: - a.
- su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell’articolo3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 200658 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; l’esenzione è accordata retroattivamente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’organo di riscossione;
- b.
- le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200759 sullo Stato ospite (LSO), se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l’esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni e appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera.
2 Se un componente di un’economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 1, tutti i componenti dell’economia domestica sono esentati dall’obbligo di pagare il canone.
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