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Art. 20 Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR 33
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo. 2 I contributi che compongono l’ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch’essi registrati e conservati, unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR. 3 Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l’organo di mediazione o è interposto ricorso presso l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva oppure è aperto d’ufficio un procedimento di vigilanza, le registrazioni, i materiali e i documenti relativi devono essere conservati sino al termine del procedimento. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |