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Art. 21 Conservazione di programmi
1 Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro. 2 Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l’indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l’archiviazione e la disponibilità delle registrazioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare. 3 Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l’indennizzo versato alle emittenti secondo il capoverso 1 sono finanziati con il canone qualora i proventi della rimunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione non siano sufficienti.34 4 Per assicurare a lungo termine l’utilizzazione degli archivi, il Consiglio federale può prendere provvedimenti di sostegno volti a conservare i pertinenti apparecchi di riproduzione. 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |