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Art. 22
1 Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) ein secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).35 2 La tassa non supera l’uno per cento dei proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l’importo della tassa e una franchigia. 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |