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Art. 33 Consiglio d’amministrazione
1 Il Consiglio federale può designare fino a un quarto dei membri del Consiglio d’amministrazione. 2 Il Consiglio d’amministrazione non impartisce istruzioni specifiche nell’ambito degli affari correnti relativi ai programmi. 3 I membri del Consiglio d’amministrazione non possono essere alle dipendenze della SSR o di aziende di cui essa detiene il controllo. Essi non sottostanno ad alcuna istruzione. |