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Art. 36 Sorveglianza finanziaria
1 La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo tengono la loro contabilità secondo le prescrizioni applicabili alle società anonime e secondo gli standard in materia di bilancio riconosciuti dalle borse svizzere. 2 Esse tengono conti separati per le attività che servono all’adempimento del mandato di prestazioni connesso alla concessione e per le altre attività. 3 Il Consiglio d’amministrazione della SSR notifica ogni anno al DATEC:
4 Il DATEC esamina la gestione finanziaria della SSR in base alla relazione del Consiglio d’amministrazione. Può chiedere informazioni complementari. In particolare, può esigere informazioni dal Consiglio d’amministrazione della SSR e dagli organi incaricati della direzione strategica delle aziende controllate su come hanno assunto la loro responsabilità. 5 Il DATEC può svolgere verifiche in loco presso la SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo, se:
6 Il DATEC può incaricare il Controllo federale delle finanze oppure altri periti di verificare le finanze della SSR, alle condizioni previste nel capoverso 5. La legge del 28 giugno 196740 sul Controllo delle finanze non è applicabile. 7 Non sono ammessi meri controlli d’opportunità. |