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Art. 49 Modifica della concessione
1 Il DATEC può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi pubblici. 2 Il concessionario è adeguatamente indennizzato nel caso in cui la modifica provochi una sostanziale riduzione dei diritti conferiti con la concessione. Non riceve alcun indennizzo se l’adeguamento è imputabile a importanti interessi nazionali o a una modifica di obblighi internazionali. 3 Su richiesta dell’emittente, il DATEC può modificare singole disposizioni se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione. |