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Art. 51 Principio
1 Le emittenti possono diffondere direttamente i loro programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione. 2 I servizi per la diffusione dei programmi sono offerti a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. 3 L’articolo 47 LTC49 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i loro programmi. |