Art. 55 Obbligo e condizioni di diffusione
1 Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l’utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritto d’accesso deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione del diritto delle telecomunicazioni. 2 Per la diffusione di programmi con diritto d’accesso le emittenti versano al titolare della concessione di radiocomunicazione un indennizzo calcolato in funzione dei costi. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione di radiocomunicazione è aggiudicata all’asta, il prezzo d’aggiudicazione di cui all’articolo 39 capoverso 4 LTC53 non rientra tra i costi computabili. 3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di diffusione ai servizi abbinati ai programmi con diritto d’accesso. |