Art. 56 Procedimento di conciliazione e di decisione
1 Se entro tre mesi le parti non giungono a un’intesa in merito all’obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l’UFCOM. 2 L’UFCOM basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri, sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga. 3 Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, l’UFCOM può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie. 4 Le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative alla concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11, 11ae11b LTC54) si applicano per analogia alla procedura e all’obbligo d’informazione.55 |