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Art. 57 Contributi alla diffusione di programmi radiofonici
1 L’UFCOM accorda un contributo a un’emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l’UFCOM accorda i contributi. |