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Art. 61a Televisione in differita 57
1 Per televisione in differita si intende un programma televisivo di un’emittente diffuso e registrato da un fornitore di servizi di telecomunicazione che, nel rispetto delle disposizioni sul diritto d’autore, consente ai suoi clienti finali, su richiesta e per un periodo di tempo determinato, di visionarlo in differita nella sua integralità. 2 Senza il consenso dell’emittente, i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la televisione in differita non possono apportare alcuna modifica ai programmi televisivi lineari che diffondono e registrano. Le disposizioni riguardanti la pubblicità e la sponsorizzazione si applicano per analogia anche alla televisione in differita. 3 Per assicurare la protezione dei giovani, il Consiglio federale può emanare disposizioni che disciplinano l’accessibilità a programmi televisivi nel quadro della televisione in differita. Al riguardo tiene conto di sistemi di classificazione per età riconosciuti in Svizzera. 57 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |