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Art. 67 Divieti cantonali riguardanti le antenne
1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:
2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio. |