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Art. 69d Riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività
1 Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici. 2 L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione. |