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Art. 69e Compiti e competenze dell’organo di riscossione
1 L’organo di riscossione può emanare decisioni:
2 L’organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e PA62. Conformemente all’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 188963 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in una procedura d’esecuzione può eliminare l’opposizione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF. 3 Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle assegnategli dalla presente legge. 4 Pubblica annualmente un rapporto d’attività e il conto annuale. |