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Art. 69g Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività
1 L’organo di riscossione acquisisce i dati relativi alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività nonché ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:
2 L’organo di riscossione acquisisce i dati tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione di cui all’articolo 10 capoverso 3 LArRa. 3 I Cantoni e i Comuni mettono a disposizione dell’organo di riscossione in forma criptata i dati dei loro registri degli abitanti, nella forma e con la periodicità richieste per la trasmissione tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. 4 L’organo di riscossione versa ai Cantoni e ai Comuni contributi, prelevati dai proventi del canone, per gli investimenti specifici resisi necessari per la trasmissione dei dati che gli sono destinati. 5 L’organo di riscossione può utilizzare sistematicamente il numero AVS67 di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194668 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per:
6 Il Consiglio federale determina quali dati l’organo di riscossione può acquisire conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la preparazione dei dati, la periodicità della loro fornitura, nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni di cui al capoverso 4. 67 Nuova espr. giusta l’all. n. 16 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). |