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Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici
1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d’attualità dell’avvenimento in una forma mediatica confacente. 2 L’organizzatore di un avvenimento pubblico e l’emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell’avvenimento. 3 Essi danno alle emittenti interessate:
4 L’UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all’articolo 90. |