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Art. 78 Compito
1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva provvede al rilevamento di dati scientifici sull’utenza radiotelevisiva in Svizzera. In tal ambito si attiene a criteri scientifici ed è indipendente dalla SSR, dalle altre emittenti e dall’economia pubblicitaria. Può delegare in tutto o in parte le sue attività a filiali da essa dominate e, per il rilevamento dei dati, fare capo a specialisti indipendenti. Essa sottostà alla vigilanza del DATEC. 2 La Fondazione provvede affinché le emittenti svizzere e la ricerca scientifica dispongano di dati sufficienti sull’utenza radiotelevisiva. Alle emittenti concessionarie nelle regioni di montagna e periferiche i dati devono essere messi a disposizione in forma qualitativamente comparabile. |