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Art. 8 Obblighi di diffusione
1 La SSR e le emittenti con una concessione secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a o l’articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:17
2 L’autorità che ha ordinato trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità. 3Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi. 4 Il Consiglio federale provvede affinché nelle situazioni di crisi l’informazione della popolazione sia assicurata tramite la radio. Le autorità concedenti disciplinano i particolari nelle concessioni della SSR e delle emittenti radiofoniche conformemente agli articoli 38–43. 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). |