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Art. 82 Composizione
1 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Autorità di ricorso) si compone di nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio. 2 Il Consiglio federale nomina i membri dell’Autorità di ricorso e ne designa il presidente. 3 Non possono far parte dell’Autorità di ricorso:
4 In caso di incompatibilità, la persona interessata dichiara per quale delle due funzioni opta. Se opta per una funzione di cui al capoverso 3, essa si ritira dall’Autorità di ricorsoal più tardi quattro mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità. |