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Art. 92 Reclamo 100
1 Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:
2 Il reclamo deve essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l’accesso ai sensi dell’articolo 91 capoverso 3 lettera b. 3 Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell’ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l’ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi. 4 Il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione e inseriti nell’ulteriore offerta editoriale della SSR unicamente se i contributi sono stati pubblicati nello stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni. 5 Il reclamo dev’essere presentato per scritto e, se concerne l’ulteriore offerta editoriale della SSR, deve essere documentato. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma o alla parte redazionale dell’ulteriore offerta editoriale della SSR è illegale. 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |