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Art. 96 Entrata nel merito e scambio di scritti
1 Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l’Autorità di ricorso entra nel merito anche dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché tempestivi. In tal caso il ricorrente non ha diritti di parte. 2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, l’Autorità di ricorso invita l’emittente a pronunciarsi. 3 L’Autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l’esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa. |