Art. 97 Decisione
1 Le deliberazioni dell’Autorità di ricorsosono pubbliche, salvo che vi si oppongano interessi privati degni di protezione. 2 L’Autorità di ricorso accerta se:
3 Se accerta una violazione, l’Autorità di ricorso può adottare o proporre i provvedimenti previsti nell’articolo 89. 4 In caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 3 e all’articolo 5 riguardanti il programma o degli obblighi relativi all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 5a), l’Autorità di ricorso può proporre al DATEC di irrogare un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).108 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 20134237). |