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Legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)
del 30 settembre 2011 (Stato 26 maggio 2021)
Art. 13Placebo
Nei progetti di ricerca con presumibile beneficio diretto, l’utilizzo di un placebo o la rinuncia a una terapia sono autorizzati soltanto se non si prevedono per l’interessato rischi supplementari di danni gravi o irreversibili e:
a.
non è disponibile una terapia conforme allo stato della scienza; o
b.
l’utilizzo di un placebo è necessario, per motivi metodologici imperativi e scientificamente fondati, per verificare l’efficacia o la sicurezza di un metodo terapeutico.