Legge federale
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Art. 14 Gratuità della partecipazione
1 Nessuno può ottenere un compenso o altri vantaggi materiali per la partecipazione a un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto. La partecipazione a un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto può essere indennizzata in modo adeguato. 2 Da chi partecipa a un progetto di ricerca non può essere preteso o accettato un compenso o altri vantaggi materiali. |