Legge federale
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Art. 19 Responsabilità
1 Chi promuove un progetto di ricerca con persone è responsabile dei danni subiti dalle stesse in relazione con il progetto. Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla responsabilità civile. 2 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni6. Il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo per singoli campi di ricerca.7 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni8 sugli atti illeciti; per quanto riguarda l’esercizio di una funzione ufficiale, si applica la legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità o il diritto cantonale sulla responsabilità. 6 RS 220 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 8 RS 220 |