Legge federale
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Art. 21 Coinvolgimento di incapaci di discernimento nella procedura di consenso
1 Gli incapaci di discernimento vanno coinvolti per quanto possibile nella procedura di consenso. 2 Il parere di bambini o adolescenti incapaci di discernimento è preso in considerazione come un fattore sempre più importante in funzione dell’età e del grado di maturità. |