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Legge federale
concernente la ricerca sull’essere umano
(Legge sulla ricerca umana, LRUm)

del 30 settembre 2011 (Stato 26 maggio 2021)

Art. 21 Coinvolgimento di incapaci di discernimento nella procedura di consenso

1 Gli in­ca­pa­ci di di­scer­ni­men­to van­no coin­vol­ti per quan­to pos­si­bi­le nel­la pro­ce­du­ra di con­sen­so.

2 Il pa­re­re di bam­bi­ni o ado­le­scen­ti in­ca­pa­ci di di­scer­ni­men­to è pre­so in con­si­de­ra­zio­ne co­me un fat­to­re sem­pre più im­por­tan­te in fun­zio­ne dell’età e del gra­do di ma­tu­ri­tà.