Legge federale
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Art. 26 Progetti di ricerca con donne incinte, nonché su embrioni e feti in vivo
1 Un progetto di ricerca con presumibile beneficio diretto per la donna incinta, l’embrione o il feto può essere condotto soltanto se, sia per la donna incinta, sia per l’embrione o il feto, non vi è sproporzione tra i rischi e gli incomodi prevedibili e il beneficio presumibile. 2 Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto per la donna incinta e per l’embrione o il feto può essere condotto soltanto se:
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