Legge federale
|
Art. 27 Progetti di ricerca concernenti metodi di interruzione della gravidanza
1 A una donna incinta può essere chiesto di partecipare a un progetto di ricerca concernente metodi di interruzione della gravidanza soltanto dopo che abbia deciso di interrompere la gravidanza. 2 L’articolo 26 non è applicabile. |