Legge federale
|
Art. 28 Progetti di ricerca con persone private della libertà
1 Ai progetti di ricerca con presumibile beneficio diretto con persone private della libertà si applicano le condizioni generali previste per la ricerca con persone; l’articolo 11 capoverso 2 non è applicabile. 2 Un progetto di ricerca senza presumibile beneficio diretto con persone private della libertà può essere condotto soltanto se comporta rischi e incomodi minimi. |