Legge federale
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Art. 36 Consenso
1 La ricerca può essere condotta sulle persone decedute che prima di morire hanno autorizzato l’utilizzazione del proprio corpo a scopo di ricerca. 2 Se non vi è un consenso o un rifiuto documentato della persona deceduta, il suo corpo o parti del medesimo possono essere utilizzati a scopo di ricerca se gli stretti congiunti o una persona di fiducia che la persona deceduta aveva designato quando era ancora in vita vi acconsentono. 3 Il consenso degli stretti congiunti o della persona di fiducia è retto dall’articolo 8 della legge dell’8 ottobre 200410 sui trapianti. 4 La ricerca su una persona deceduta da oltre 70 anni può essere condotta senza il consenso di cui al capoverso 2. Non può essere condotta se gli stretti congiunti vi si oppongono. 10 RS 810.21 |