Legge federale
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Art. 37 Altre condizioni
1 Un progetto di ricerca su una persona deceduta può essere condotto se ne è stato accertato il decesso. 2 Un progetto di ricerca su persone decedute sottoposte a respirazione artificiale può essere condotto se, oltre alla condizione di cui al capoverso 1, conoscenze equivalenti non possono essere acquisite con persone decedute non sottoposte a respirazione artificiale. Il Consiglio federale può prevedere condizioni supplementari. 3 Chi conduce un progetto di ricerca secondo il capoverso 2 non deve aver partecipato all’accertamento del decesso, né avere la facoltà di impartire istruzioni alle persone che hanno partecipato all’accertamento del decesso. |