Legge federale
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Art. 38 Ricerca nell’ambito di un’autopsia o di un trapianto
Se nell’ambito di un’autopsia o di un trapianto vengono prelevate sostanze corporee, una quantità esigua di esse può, senza consenso, essere anonimizzata a scopo di ricerca, sempre che non vi sia un rifiuto documentato della persona deceduta. |