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Legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm)
del 30 settembre 2011 (Stato 26 maggio 2021)
Art. 38Ricerca nell’ambito di un’autopsia o di un trapianto
Se nell’ambito di un’autopsia o di un trapianto vengono prelevate sostanze corporee, una quantità esigua di esse può, senza consenso, essere anonimizzata a scopo di ricerca, sempre che non vi sia un rifiuto documentato della persona deceduta.